(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale), il cui Art. 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata da apposito regolamento, formulato in modo da dare attuazione ai principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 nonche' ai principi enunciati dal comma 2, dell'Art. 1 della stessa legge regionale n. 12/2000, modificati dall'Art. 16 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca); Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, come modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2006, n. 0383/Pres.; Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007), il cui Art. 7, al comma 83, modifica il principio enunciato dalla lettera p) del comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, stabilendo che il corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta dei funghi al di fuori del territorio delle comunita' montane e' introitato dalle province; Ritenuto, conseguentemente, di adeguare alle modifiche dettate dal legislatore regionale gli articoli 5 e 15 del regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il decreto n. 0436/Pres./2000 e successive modifiche; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 568 del 16 marzo 2007 di approvazione preliminare delle «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, di cui al decreto n. 0436/Pres. del 1° dicembre 2000», necessarie per l'attuazione del comma 83, dell'Art. 7 della legge regionale n. 1/2007; Sentita, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2000, la IV commissione del consiglio regionale che, nella seduta n. 135 del 4 aprile 2007, ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della giunta regionale n. 568 del 16 marzo 2007, con la raccomandazione, messa a verbale, che una volta istituita la Comunita' montana del Carso, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei nel corrispondente territorio siano introitati da quella comunita'; Sentito, ai sensi dell'Art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006, il consiglio delle autonomie locali che, nella seduta dell'11 aprile 2007, ha espresso all'unanimita' parere favorevole sulla deliberazione della giunta regionale n. 568 del 16 marzo 2007; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1013 del 4 maggio 2007; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale», di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e successive modifiche, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. ILLY