(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2007)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio
regionale),  il  cui Art. 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei
nel  territorio  della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata
da  apposito  regolamento,  formulato  in  modo da dare attuazione ai
principi  espressi  dalla  legge  23 agosto  1993,  n. 352 nonche' ai
principi  enunciati  dal  comma 2,  dell'Art.  1  della  stessa legge
regionale  n.  12/2000, modificati dall'Art. 16 della legge regionale
25 agosto  2006,  n.  17  (Interventi in materia di risorse agricole,
naturali,   forestali   e   montagna   e   in  materia  di  ambiente,
pianificazione territoriale, caccia e pesca);
    Visto   il   decreto   del   Presidente  della  giunta  regionale
1° dicembre  2000,  n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per
la   raccolta  dei  funghi  epigei  nel  territorio  regionale,  come
modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n.
0147/Pres.  e  con  decreto  del Presidente della Regione 13 dicembre
2006, n. 0383/Pres.;
    Vista  la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  pluriennale  e  annuale  della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007), il cui Art.
7,  al comma 83, modifica il principio enunciato dalla lettera p) del
comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, stabilendo che
il corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta dei funghi al
di  fuori  del territorio delle comunita' montane e' introitato dalle
province;
    Ritenuto,  conseguentemente,  di  adeguare alle modifiche dettate
dal  legislatore regionale gli articoli 5 e 15 del regolamento per la
raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il
decreto n. 0436/Pres./2000 e successive modifiche;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 568 del 16 marzo
2007  di approvazione preliminare delle «Modifiche al regolamento per
la  raccolta  dei  funghi  epigei nel territorio regionale, di cui al
decreto   n.   0436/Pres.   del  1° dicembre  2000»,  necessarie  per
l'attuazione  del  comma 83,  dell'Art.  7  della  legge regionale n.
1/2007;
    Sentita,  ai sensi dell'Art. 1, comma 1, della legge regionale n.
12/2000,  la IV commissione del consiglio regionale che, nella seduta
n.  135  del  4 aprile 2007, ha deliberato a maggioranza di esprimere
parere  favorevole  sulla deliberazione della giunta regionale n. 568
del  16 marzo  2007, con la raccomandazione, messa a verbale, che una
volta  istituita  la Comunita' montana del Carso, i corrispettivi per
l'esercizio  della  raccolta  dei  funghi  epigei  nel corrispondente
territorio siano introitati da quella comunita';
    Sentito,  ai sensi dell'Art. 34, comma 2, lettera b), della legge
regionale  n.  1/2006, il consiglio delle autonomie locali che, nella
seduta   dell'11 aprile   2007,  ha  espresso  all'unanimita'  parere
favorevole  sulla  deliberazione  della  giunta  regionale n. 568 del
16 marzo 2007;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1013 del
4 maggio 2007;
                              Decreta:
    1.  Sono  approvate  le modifiche al «Regolamento per la raccolta
dei  funghi  epigei  nel territorio regionale», di cui al decreto del
Presidente  della  giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e
successive  modifiche,  nel testo allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservare e di fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a regolamento della
Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
                                ILLY